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PROCEDURE DI GESTIONE DELL’ELENCO REGIONALE DELLE IMPRESE BIOLOGICHE
“L’elenco regionale, reso pubblico anche attraverso il sito internet della Direzione Generale Agricoltura, comprende i dati non sensibili riguardanti le aziende biologiche iscritte, mentre non viene data evidenza delle aziende oggetto di provvedimenti di sospensione in corso.”
Iscrizione e variazione
Le istruttorie di iscrizione dell’azienda all’elenco provinciale degli operatori biologici o di variazione di unità produttive ha inizio dalla data di presa in carico della domanda da parte della Provincia e si sviluppa nelle seguenti fasi:
- La Provincia effettua l'istruttoria e trasmette all’OdC prescelto la notifica entro 20 giorni (10 giorni in caso di notifica di variazione) dalla ricezione della domanda., salvo riscontro di anomalie nella notifica (che vanno risolte entro 30 gg. dalla data di richiesta della Provincia altrimenti la domanda decade)
- “L’OdC, ricevuta la notifica di iscrizione, avvia le procedure relative al controllo e alla certificazione. Entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica l’OdC trasmette alla Provincia l’esito della verifica.” In caso di notifica di variazione: entro 10 giorni l’OdC deve dichiarare di “prendersi in carico” la stessa, impegnandosi a valutare le variazioni intervenute nella prima ispezione utile e comunicare l’esito della stessa entro 30 giorni dal suo svolgimento. “A seguito di verifiche di esito favorevole l’OdC invia l’attestato di idoneità aziendale e attribuisce i periodi di conversione appropriati per ogni particella, diversamente l’OdC comunica quanto accertato, rispetto a quanto dichiarato dall’azienda. Se quanto accertato comporta una variazione di fascicolo aziendale e l’intervento dei CAA, l’OdC comunica di avere richiesto all’azienda l’effettuazione di una domanda di variazione in sede di visita e di avere in sospeso l’idoneità in attesa della suddetta variazione. Trascorso il termine dei 90 giorni in assenza di formale comunicazione da parte dell’OdC, la Provincia è tenuta ad informarne l’azienda e ad istruire negativamente la domanda.”
- La Provincia entro 20 giorni dall’acquisizione delle idoneità aziendale (per la notifica di variazione: dalla “presa in carico”) o della comunicazione di accertamento di una situazione differente, rispetto a quanto dichiarato, che non comporta una variazione di fascicolo, chiude positivamente l’istruttoria, iscrivendo l’azienda nell’elenco regionale. La Provincia nega l’iscrizione se l’azienda non è dichiarata dall’ OdC idonea o con idoneità sospesa in attesa di variazione del fascicolo aziendale. Sia che la domanda sia accolta o respinta la Provincia ne dà comunicazione all’interessato.
- “La Provincia istruisce negativamente la domanda di un’azienda che nei dodici mesi precedenti sia stata oggetto di un provvedimento di esclusione a seguito di infrazione, comunicandolo all’azienda e all’organismo di controllo prescelto e specificandone le motivazioni.”
Il procedimento istruttorio per variazioni di nuove attività di produzione/preparazione e/o il cambio di organismo di controllo, segue sostanzialmente le medesime fasi del procedimento di iscrizione.
Sanzioni(adottate dagli OdC)
“Gli Organismi di Controllo sono tenuti a comunicare la sanzione (soppressione delle indicazioni biologiche, sospensione della certificazione, esclusione dell’operatore) all’atto dell’emissione del provvedimento, oltre che all’azienda, alla struttura della Direzione Agricoltura e alla Provincia competente, garantendo inoltre l’informazione su eventuali successivi ricorsi e conseguenti decisioni adottate.”
Se l’azienda non ottempera all’obbligo di effettuare notifica di variazione entro i 30 giorni previsti ricade in una irregolarità.
Il soggetto che rileva tale irregolarità, sia esso la Provincia o l’OdC, informa tempestivamente l’azienda dell’obbligo di presentare domanda di variazione in tempi definiti, e contestualmente informa l’altro soggetto.
L’organismo di controllo è tenuto a trattare l’irregolarità, dando seguito alla tipologia di sanzione prevista in base al livello di gravità e al criterio della gradualità.
Cancellazione
“Le aziende hanno facoltà di recedere dal sistema di controllo e dall’iscrizione all’elenco regionale mediante tempestiva e contestuale comunicazione alla Provincia e all'Organismo di Controllo di riferimento.”
Inoltre gli Organismi di controllo devono trasmettere alla Direzione Agricoltura e alla Provincia competente i provvedimenti di esclusione a seguito di infrazione e/o per elusione degli obblighi contrattuali.
“La Provincia, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’azienda di recedere dall’attività biologica o a seguito di un provvedimento di esclusione da parte dell'Organismo di controllo, registra la cancellazione dell’azienda dall’elenco, rettificando la procedente istruttoria, e lo comunica all’interessato.”
RITORNA A:
- Nuove procedure di iscrizione all’Elenco Regionale delle imprese biologiche
VEDI ANCHE:
- Modalità di notifica d’Attività Biologica
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