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I prodotti provenienti da Agricoltura Biologica: come riconoscerli

In un banco di negozio piuttosto che in uno scaffale della grande distribuzione, ciò che garantisce che un prodotto proviene da Agricoltura Biologica è l'etichetta.
 
La normativa che regola l'etichettatura è molto complessa, innanzitutto bisogna sapere che vi sono tre tipologie di prodotto da agricoltura biologica:
-         La prima è quella in cui almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola siano stati coltivati con metodo biologico da non meno di 2 anni. I restanti ingredienti di origine agricola che possono essere utilizzati sono indicati nella parte C dell'allegato VI  Reg. CEE 2092/91, sono sostanzialmente prodotti che non si possono ottenere nell'Unione europea o dei quali vi sono produzioni biologiche insufficienti. Gli additivi alimentari e gli ausiliari di fabbricazione ammessi (acqua, alcool, caseina,ecc.) sono anch'essi indicati nell'allegato VI del Reg. CEE 2092/91 rispettivamente nella parti A e B.
In questo caso la dicitura “da agricoltura biologica”può figurare nella denominazione di vendita (es. farina di mais da agricoltura biologica). Non possono figurare nella denominazione di vendita diciture come “biologico/a” perché ad essere biologico è il metodo di produzione.
-         La seconda categoria è quella in cui la percentuale di ingredienti di origine agricola prodotti con metodo biologico da almeno di 2 anni è compresa tra il 70 e il 95%. Anche in questa categoria i restanti ingredienti devono rientrare fra quelli autorizzati nell’allegato VI del Reg. CEE 2092/91 . Ovviamente gli altri ingredienti non di origine agricola devono essere elencati nelle parti A e B dell’allegato VI del Reg. CEE 2092/91. In questa caso il riferimento all’agricoltura biologica non si potrà fare nella denominazione di vendita, ma solo nell’elenco degli ingredienti, e tramite la dicitura obbligatoria: “X% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica”.
-         La terza categoria è quella dei prodotti in conversione. Sono prodotti coltivati secondo il metodo biologico da almeno 12 mesi prima del raccolto. Non possono contenere che un solo prodotto di origine agricola, si possono utilizzare gli altri ingredienti non di origine agricola elencati nelle parti A e B dell’allegato VI del Reg. CEE 2092/91. La dicitura di riferimento è “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”. Non è possibile fare riferimento alla conversione nei prodotti di origine zootecnica.
Fa eccezione il vino e, più in generale, i prodotti dell'industria enologica, dove la normativa dispone di direttive diverse sulle modalità di utilizzo delle diciture da utilizzare, questo perché la normativa comunitaria non tratta la vinificazione, per cui la certificazione è riferita solo alla produzione biologica delle uve. Pertanto la dicitura di riferimento è “.... prodotto con uve da agricoltura biologica” o "....da uve da agricoltura biologica".
 
In ogni caso, l'etichetta dei prodotti da agricoltura biologica riporta le seguenti indicazioni:
-         il riferimento corretto al metodo di produzione (es. “da agricoltura biologica”);
-         il nome dell'organismo di controllo autorizzato e gli estremi della sua autorizzazione ministeriale;
-         il codice dell'organismo di controllo, preceduto dalla sigla IT;
-         il codice dell'operatore;
-         il codice di autorizzazione alla stampa etichette (sia per i prodotti agricoli freschi che trasformati);
Sono invece facoltative e comunque utilizzabili solo per la prima categoria di prodotti (almeno 95%...):
-         l'indicazione "Agricoltura biologica-Regime di controllo CE" (e le sue traduzioni ufficiali);
-         il logo comunitario per le produzioni biologiche Reg. CE 331/00.
Per cercare di rendere il tutto più chiaro, si riportano di seguito 2 esempi di etichette.
 
A)     Es: 70-95% degli ingredienti di origine agricola prodotti con metodo biologico da almeno di 2 anni    
   
              (Logo)
         xxxxxxx Marchio commerciale/nome azienda
xxxxxxxxxxxxxxxx Denominazione di vendita (es. marmellata di mirtilli, farina di mais
 
Codice di autorizzazione alla stampa etichette 
              Controllato da xxxxxx Nome dell'organismo di controllo
Aut. Mi.P.A.F. D.M. n°xxxxx del xx/xx/xxxx estremi autorizzazione ministeriale (possibile anche Mi.R.A.A.F. o MRAAF al posto di Mi.P.A.F.)
   in applicazione del Reg. CEE n.2092/91
              IT   xxx   xxxx Txxxxxx Sigla Italia+ Codice organismo di controllo+ Codice dell'operatore+ T = trasformato o F = fresco 
75%degli ingredienti di origine agricola
è stato ottenuto conformemente
alle norme della produzione biologica
Ingredienti: xxxxxx, xxxxx* , xxxxx*,
xxxxxxxx*, xxxx
*da agricoltura biologica Ingredienti: è indicata la % complessiva di ingredienti provenienti da agricoltura biologica e tramite l'asterisco è specificato quali sono
 
Peso netto xxx g
xxxxxxxproduttore e confezionatore
Prodotto nello stabilimento di xxxxxxxxx
Da consumarsi preferibilmente entro xx/xx/xxxx
Conservare in luogo fresco e asciutto
 
B)      Es: almeno 95% degli ingredienti di origine agricola prodotti con metodo biologico da almeno di 2 anni
 
                 (Logo)                                              
         xxxxxxx Marchio commerciale/nome azienda
 xxxxxxxxxxxxxxxx
da agricoltura biologica Denominazione di vendita (es. marmellata di mirtilli, farina di mais, ecc.)
                Agricoltura biologica
             Regime di controllo CE
              Controllato da xxxxxx   Nome dell'organismo di controllo ed estremi autorizzazione ministeriale
Codice di autorizzazione alla stampa etichette 
Aut. Mi.P.A.F. D.M. n°xxxxx del xx/xx/xxxx estremi autorizzazione ministeriale (possibile anche Mi.R.A.A.F. o MRAAF al posto di Mi.P.A.F.)      
   in applicazione del Reg. CEE n.2092/91
             IT   xxx   xxxx Txxxxxx Sigla Italia+ Codice organismo di controllo+ Codice dell'operatore+ T = trasformato o F = fresco
 
Ingredienti: xxxxxx, xxxxx ,
xxxxx,xxxxxxxx, xxxx
 
          logo CE - facoltativo
 Peso netto xxx g
xxxxxxx produttore e confezionatore
Prodotto nello stabilimento di xxxxxxxxx
Da consumarsi preferibilmente entro xx/xx/xxxx
Conservare in luogo fresco e asciutto
 
Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2009 del nuovo regolamento CE 834/2007, vi saranno alcune modifiche nell'etichettatura, anche se le linee guida rimarranno le stesse. Comunque i prodotti etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009, nel rispetto del regolamento (CEE) 2092/91, potranno continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, fino ad esaurimento delle scorte.
 
(novembre 2008)