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 MODALITA’ DI NOTIFICA D'ATTIVITA’ BIOLOGICA

 
Chi deve fare notifica
“Le imprese suddette, “che producono e/o raccolgono e/o preparano i prodotti per la loro immissione sul mercato come prodotti biologici o in conversione al biologico, devono notificare l’attività biologica utilizzando il modello elettronico reso disponibile dal sistema informativo regionale (SIARL), e assoggettare l’impresa al sistema di controllo di un Organismo di controllo e certificazione (OdC), tra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Il richiedente, titolare o rappresentante legale di azienda con sede legale e/o attività in Lombardia, presenta notifica d’attività biologica (prima e variazione) alla Provincia dove ricade la sede legale e/o l’attività prevalente dell’impresa, vale a dire compila la domanda elettronica di iscrizione all’elenco regionale e costituisce/aggiorna il fascicolo aziendale.” Perciò anche le imprese che esercitano l’attività (vale a dire hanno il centro aziendale di produzione o preparazione) in Lombardia, ma hanno sede legale in altra Regione devono fare la notifica con il SIARL ed inoltrare quest’ultima alla Provincia della Lombardia dove è esercitata l'attività prevalente.
“Nel caso in cui l’azienda ha la sede legale in Lombardia, ma tutte o parte delle attività sono svolte in altra/e regione/i effettua domanda e compila il fascicolo per tutte le attività, anche se esclusivamente i dati dichiarati per la Lombardia beneficiano del controllo incrociato effettuato sistema SIARL.”
Come e dove fare notifica
“I richiedenti, sia produttori che preparatori, devono rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia per la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale (…).
La domanda elettronica può essere compilata direttamente dal richiedente attraverso il sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, chiedendo apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (login/password) alla Direzione Generale Agricoltura oppure avvalendosi degli stessi CAA o di altri soggetti abilitati (…).
La domanda compilata in tutte le parti di interesse (e non il fascicolo aziendale), deve essere stampata, sottoscritta e trasmessa ai Servizi Agricoltura delle Amministrazioni Provinciali competenti” (ubicazione della sede legale dell’azienda o dell’attività prevalente) “entro 10 giorni dalla chiusura del procedimento tramite SIARL, pena l’annullamento della stessa.”
Prima notifica
“La Provincia riceve la domanda, avvia il procedimento di iscrizione e trasmette all’OdC (Organismo di Controllo) prescelto la notifica dell’azienda.” Perciò, a differenza di quanto avveniva finora, le domande non vanno inoltrate anche all’Organismo di Controllo (OdC) prescelto in quanto sarà la Provincia competente che provvederà a trasmettere all’OdC di riferimento le informazioni della notifica (questo vale, ovviamente, anche per le notifiche di variazione).
L’imposta di bollo è dovuta solo per la prima domanda (…).”
Notifica di variazione
“Le aziende sono tenute ad inviare le domande di variazione, previo aggiornamento del fascicolo aziendale, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta variazione, quando intervengono:
1)    variazioni delle unità produttive, comprese quelle zootecniche (dati catastali, strutture aziendali, ecc. )
2)     nuove attività di produzione/preparazione;
3)     cambio dell’Organismo di controllo
Per le variazioni di domanda l’imposta di bollo non è dovuta.
Le aziende già iscritte in elenco che cambiano codice fiscale, vale a dire il CUAA (codice unico di identificazione aziende agricole), cioè costituiscono una nuova impresa sono tenute a presentare una nuova domanda, dichiarando la condizione di “biologico” per le particelle che hanno già terminato i periodi di conversione.(…).
Contestualmente la precedente impresa è tenuta a comunicare il recesso dal sistema di controllo e la cancellazione dall’elenco” secondo le modalità descritte successivamente.
Decorrenza e durata del periodo di conversione
“Il periodo di conversione per i terreni non sottoposti a regime di controllo biologico decorre dalla data di domanda effettuata con il sistema informativo SIARL. Vengono applicati alle produzioni vegetali ed animali i periodi di conversione stabiliti dal regolamento comunitario.
Al termine del periodo di conversione alle particelle e agli animali registrati nel sistema informativo viene attribuita la condizione di “biologico”.