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ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI
“È istituito presso la Direzione Agricoltura della Regione Lombardia, in base alle norme nazionali in vigore e per le finalità di cui al punto 4, art. 14, della L.R. 7/2000, l’elenco regionale delle imprese che applicano il Reg. CEE n. 2092/91 e sue modifiche e integrazioni, ovvero il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, applicabile dall’1/01/2009.
Sono iscritti nell’elenco le imprese che effettuano domanda per via telematica (…) e ricevono dall’Organismo di controllo (OdC) prescelto l’attestato di idoneità aziendale.
L’iscrizione comporta il riconoscimento di azienda biologica e ne attesta l’inserimento nel sistema di controllo, condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici destinati al settore biologico.
L’elenco delle imprese comprende le seguenti categorie d’attività:
1) produttori agricoli,
2) raccoglitori di prodotti spontanei
3) preparatori.
1) I produttori agricoli sono le persone fisiche o giuridiche che effettuano coltivazioni agricole e/o allevamento di animali, attività connesse all’agricoltura e operazioni di imballaggio e prima etichettatura dei prodotti agricoli ottenuti.
Tra i produttori agricoli rientrano imprese di diversa tipologia, a seconda che l’azienda abbia terminano o meno il periodo di conversione oppure effettui un’attività mista (biologico e convenzionale).
In particolare i produttori agricoli conducono “aziende in conversione” quando:
§ iniziano la produzione biologica su tutta la superficie aziendale destinata all’agricoltura e/o iniziano l’allevamento biologico su tutte le unità produttive zootecniche aziendali,
§ pongono in conversione nuove particelle e/o unità zootecniche o specie animali,, avendo già delle superfici biologiche,
§ devono porre in conversione, a seguito di sanzione da parte dell’OdC, una o più particelle e/o unità zootecniche o specie animale.
I produttori agricoli conducono “aziende biologiche” quando tutte le particelle destinate all’agricoltura e/o tutte le unità zootecniche e gli animali hanno completato il periodo di conversione.
I produttori agricoli conducono “aziende miste” quando gestiscono una o più particelle e/o unità zootecniche o specie animali dell’azienda non in conformità ai requisiti previsti dalla produzione biologica, mentre applicano il metodo biologico sulla restante parte.
2) I raccoglitori di prodotti spontanei sono le persone fisiche o giuridiche che effettuano la raccolta e prima lavorazione di vegetali commestibili e delle loro parti, non soggette a pratiche di coltivazione e provenienti da aree naturali, foreste e aree agricole.
3) I preparatori sono le persone fisiche e giuridiche che effettuano, per proprio conto o per terzi, una o più delle seguenti attività: lavorazione (compresa la macellazione), trasformazione, conservazione, condizionamento, magazzinaggio, etichettatura (compresa la modifica all’etichettatura) di prodotti agricoli. I preparatori sono altresì gli operatori del commercio tenuti ad assoggettarsi al sistema di controllo in base alle norme nazionali. Tra i preparatori rientrano imprese che hanno una attività condotta esclusivamente in base al metodo biologico e imprese che effettuano un’attività mista (biologica e convenzionale).
L’elenco delle imprese mette in evidenza la/le categoria/e d’attività effettuate e la diversa tipologia.”
In sintesi devono fare “Notifica di attività biologica” , ed essere inseriti nell’elenco regionale, tutti coloro che lavorano, trasformano, conservano, condizionano, immagazzinano, etichettano, per sé o per terzi, e commercializzano prodotti agricoli biologici (vegetali ed animali).
In pratica notificano coloro che effettuano un’attività all’interno della filiera agroalimentare. Solo chi effettua la commercializzazione di prodotti biologici in imballaggi preconfezionati ed immagazzina solo in connessione al punto vendita non deve notificare l’attività biologica.
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