SEI IN: NORMATIVA / NUOVI REGOLAMENTI CE
I NUOVI REGOLAMENTI C.E. SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
(N. 834/2007 E N. 889/2008)
Dal 1 gennaio 2009 entrerà in vigore il nuovo regolamento della Comunità Europea 834/2007, recentemente integrato e completato dal Reg. (CE) 889/2008, che sostituirà il vigente Reg. (CEE) 2092/91 che regola l’agricoltura biologica a livello comunitario.
Il nuovo Reg. (CE) n. 834/2007 , affermando che “la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola, basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali”, va ad esplicitare (il precedente regolamento non lo faceva in modo diretto) i valori fondanti dell'agricoltura biologica, definendo gli obiettivi ed i principi generali della produzione biologica (Art. 3 e 4) ed esplicitando i principi specifici applicabili all'agricoltura (Art. 5).
Non ci sono cambiamenti nella lista di sostanze autorizzate nell'agricoltura biologica, mentre è stata creata una base per aggiungere disposizioni sull'acquacoltura biologica, sul vino, le alghe marine e i lieviti.
L’art. 9 precisa che nella produzione biologica è vietato usare gli OGM e che, perciò, i prodotti che contengono OGM non potranno essere etichettati come biologici; ma introduce, al tempo stesso, nell’agricoltura biologica il controverso principio della “contaminazione accidentale ed inevitabile”.
La direttiva 2001/18/CE e i regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003, regolano l’etichettatura in riferimento alla presenza di OGM prevedendo che i prodotti devono essere etichettati con la dicitura "questo prodotto contiene OGM" se superano la soglia minima dello 0,9 % di presenza di OGM, quindi si presuppone che i prodotti che non siano etichettati o accompagnati da un documento che riporti la suddetta frase non provengano da coltivazioni in cui si è fatto uso “intenzionale” di OGM o prodotti derivati da OGM; queste normative quindi introducono la possibilità di non dichiarare contenente OGM un prodotto che contiene una “traccia” di OGM.
Il nuovo Reg. CE, perciò, facendo riferimento alle direttive suddette, permette di fatto che un prodotto bio possa contenere “tracce” (non superiori allo 0,9%) di OGM.
In caso di prodotti non biologici acquistati da terzi, il fornitore dovrà rilasciare una dichiarazione di conferma che gli stessi non sono derivati od ottenuti da OGM.
Il recente Reg. (CE) 889/2008, che è la versione definitiva delle norme tecniche di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, si applica ai seguenti prodotti:
· prodotti agricoli vivi o non trasformati. Gli animali interessati sono: bovini, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli e api;
· prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti. Eccetto i prodotti dell'acquacoltura, della caccia e della pesca, le alghe marine e i lieviti;
· mangimi;
· materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
VEDI:
- LE NORME DI PRODUZIONE VEGETALE
- LE NORME DI PRODUZIONE ANIMALE
- L’ETICHETTATURA
Scarica i nuovi Regolamenti CE sul sito www.sinab.it/programmi/norma.php?tp=neu
(Ottobre 2008)