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SEI IN: NORMATIVA / NUOVI REGOLAMENTI CE / NORME PRODUZIONE ANIMALE
 
LE NORME DI PRODUZIONE ANIMALE
 
Nel nuovo Reg. si afferma il principio che la produzione animale biologica, così come per le produzioni vegetali, si basa su un sistema globale di gestione dell'azienda agricola che deve: rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali (dalla nascita alla macellazione); soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; soddisfare la gestione della salute degli animali, con particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali.
“La produzione animale” – inoltre – “è una componente essenziale dell'organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, poiché fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e, quindi, contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile”.
 
La nuova normativa esplicita più chiaramente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione animale biologica, ribadendo che la produzione zootecnica deve legata alla terra e vietando, in modo esplicito, la produzione animale “senza terra”.
Successivamente alla pubblicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, nel rispetto della continuità alle norme di produzione animale definite dal Reg. (CEE) n. 2092/91 il legislatore ha definito ed attuato le specifiche norme di produzione animale (acquacoltura esclusa).
Queste norme si applicano a: bovini; equidi; suini; ovini; caprini; avicoli (galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anitre, tacchini, oche); api.
 
Sulla base dei principi definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, il Reg. (CE) n. 889/2008 ha stabilito dettagliate norme di produzione riguardo a:
1) l'origine degli animali, biologici e non biologici;
2) le pratiche zootecniche e le condizioni di stabulazione (in particolare ha stabilito: le condizioni di ricovero per gli animali; le condizioni di stabulazione per i mammiferi, gli avicoli e le api; l'accesso agli spazi all'aperto; la densità degli animali; le condizioni per l'allevamento simultaneo di animali allevati con metodo biologico e non biologico; i metodi di gestione zootecnica);
3) la riproduzione;
4) gli alimenti per animali (in particolare ha stabilito: la percentuale di alimenti di provenienza aziendale e la percentuale di alimenti di provenienza extraziendale; gli alimenti necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali; la percentuale di alimenti in conversione che possono essere incorporati nella razione alimentare; le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale; le materie prime biologiche di origine animale; le materie prime minerali per mangimi; i prodotti e i sottoprodotti della pesca; gli additivi per mangimi e gli ausiliari di fabbricazione);
5) la prevenzione delle malattie e le cure veterinarie, compresi i trattamenti veterinari in apicoltura.
 
(Ottobre 2008)